Dalla considerazione dell’effetto positivo dei fiori ed in particolare delle Rose sul benessere psicologico delle persone che vi si avvicinano, è nata l’idea di donare un Giardino di Rose con finalità ‘terapeutica’ da realizzare presso il CRO-Centro di Riferimento Oncologico di Aviano.
Il Progetto è stato redatto a cura e spese dall’Associazione con l’ausilio di figure professionali aderenti al proprio sodalizio o di fiducia che, operando a titolo gratuito, hanno predisposto tutti i documenti nonché le pratiche autorizzative necessarie e propedeutiche alla realizzazione dell’opera presso il Comune di Aviano e i Servizi Tecnici della Regione e curato la Direzione dei lavori.
Il finanziamento dell’intera opera, fatto salvo il terreno messo a disposizione dal CRO, è il risultato di un’incessante attività di raccolta fondi espletata dall’Associazione presso Banche, Provincia di Pordenone, attraverso azioni di autofinanziamento, attività di crowdfunding, campagne di sensibilizzazione che hanno portato alla collaborazione con altre Associazioni creando eventi con questo scopo.
Relativamente a questa attività, è stato costituito il Comitato dei Garanti, composto da tre membri: un notaio, dott.G.Gerardi, un rappresentante del CRO e uno dell’Associazione. Il Comitato, con il supporto di un Segretario coordinatore, opera con la finalità unica di dare il massimo di trasparenza ai flussi finanziari che si sono attivati e si attiveranno per la realizzazione del progetto “un giardino di rose per il CRO” e alla finalizzazione certa dei medesimi alla realizzazione del progetto.
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL Comitato dei garanti DEL PROGETTO
“un giardino di rose per il CRO”.
ART. 1
Il Comitato dei garanti è composto da tre membri; opera con la finalità unica di dare il massimo di trasparenza ai flussi finanziari che si attiveranno per la realizzazione del progetto “un giardino di rose per il CRO” e alla finalizzazione certa dei medesimi alla realizzazione del progetto.
E’ costituito per deliberazione del comitato direttivo dell’associazione “La Compagnia delle Rose” , titolare e responsabile del progetto.
ART. 2
Al fine di consentire il perseguimento di questa finalità l’associazione “La Compagnia delle Rose” consente al Comitato l’accesso a tutte le proprie scritture contabili e, nell’ambito delle medesime, provvede a dare evidenza ai movimenti riguardanti la realizzazione del progetto e redige parallelamente un sunto delle evidenze.
ART. 3
Il Comitato dei garanti elegge al proprio interno un presidente.
L’elezione avviene nella seduta di insediamento.
Al presidente spettano:
– la convocazione del Comitato e la fissazione dell’ordine del giorno della seduta;
– la presidenza delle riunioni del Comitato;
– la rappresentanza del Comitato nelle relazioni esterne.
ART. 4
Su richiesta del presidente del Comitato, alle riunioni partecipa il tesoriere dell’Associazione, cui compete la tenuta delle scritture contabili dell’associazione medesima.
ART. 5
Le deliberazioni del Comitato sono regolarmente assunte ed immediatamente efficaci se alla votazione partecipano tutti i membri del medesimo e se le stesse ottengono almeno due voti a favore.
ART. 6
La convocazione del Comitato deve avvenire con un preavviso di almeno dieci giorni naturali e consecutivi. La convocazione deve essere effettuata mediante posta ordinaria o mediante posta elettronica, anche non certificata.
ART. 7
Le deliberazioni del Comitato sono pubblicate sul sito internet dell’associazione “La Compagnia delle Rose”
ART. 8
Il Comitato tiene almeno due sessioni ordinarie: all’avvio della realizzazione del progetto e all’ultimazione dei lavori. Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga. L’associazione “ La Compagnia delle Rose” può chiedere la convocazione del Comitato su questioni specifiche. In tal caso sarà il presidente del Comitato a stabilire l’ammissibilità della richiesta e a disporre l’eventuale convocazione.
ART. 9
In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di uno dei membri, il Presidente provvede alla tempestiva segnalazione all’Associazione la quale provvede alla sostituzione nel termine massimo di 20 giorni naturali e consecutivi. In caso di inadempienza il Comitato decade per la sopravvenuta impossibilità ad agire.
ART. 10
Compete al Comitato esprimersi relativamente all’attribuzione di quote di costi generali sostenuti dall’Associazione ai costi per la realizzazione del progetto.
ART. 11
Al termine dell’esecuzione del progetto l’Associazione produrrà la contabilità finale dei lavori e l’attestazione della corrispondenza delle opere eseguite al progetto esecutivo approvato.
Il Comitato provvederà quindi a deliberare in termini conclusivi circa il coerente impiego dei contributi specificamente finalizzati dai donatori alla realizzazione del progetto.
ART. 12
Con l’adozione della deliberazione di cui al precedente art 11 l’attività del Comitato sarà conclusa e lo stesso sarà automaticamente sciolto.
ART. 13
Tutti i membri del Comitato prestano la loro attività a titolo gratuito.
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ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI GARANTI
N. 2 DEL 21 GENNAIO 2016
21-gennaio-16-insediamento-e-approv-regolamento
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DELIBERAZIONI